L’ostetrica può effettuare l’episiotomia, l’episiorrafia e la sutura di lacerazioni semplici?

Parere tecnico condiviso ad unanimità dal Comitato Centrale – FNCO 13 ottobre 2012   Premesso che Sulla base di quanto disposto dalle normative vigenti nazionali ed europee: Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.

Parere tecnico condiviso ad unanimità dal Comitato Centrale – FNCO 13 ottobre 2012

 

Premesso che

Sulla base di quanto disposto dalle normative vigenti nazionali ed europee:

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’ostetrica/o” Art.1
L’ostetrica/o …“assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato”.
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” (G.U. 02-03-1999, n. 50, Serie Generale)
“…Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici.. “
Legge 10 agosto 2000, n. 251
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”
(G.U. 06-09-2000, n. 208, Serie  Generale)

Art. 1. “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica “

Art. 1
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(Testo rilevante ai fini del SEE) 

5.5.1 Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

V.5.1. Ostetrica “Insegnamento pratica e insegnamento clinico”
5.5.1. Programma di studi per ostetriche (tipi di formazione I e II)Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti: Insegnamento teorico e tecnico ….  Tra gli insegnamenti  impartiti sotto opportuna sorveglianza: “Pratica dell’episiotomia e iniziazione alla sutura. L’iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato …“L’insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l’insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un’acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato. L’insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Comma 2, lettere e), f), g) dell’ art. 48 “Esercizio delle attività professionali di ostetrica

Art. 48
Le ostetriche sono autorizzate all’esercizio delle seguenti attività:…
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l’episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l’intervento di un medico e assistere quest’ultimo in caso d’intervento; prendere i provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l’estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
Decreto Interministeriale
19 febbraio 2009
“Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie” (G.U. 25-05- 2009, n. 119)
 Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. La prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione
Allegato A L/SNT/1 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O … “Nell’ambito della professione sanitaria di ostetrica/o, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni;.. “ Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme comunitarie vigenti, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 2005/36/CE”
Codice deontologico
dell’ostetrica/o 2010

Articolo 3, punto 3 e punto 10
Art. 3
a)    3.3  L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validata ed appropriata ai livelli di necessità…
b)    3.10 L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-urgenza, prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale, garantisce l’adeguata informazione al fine di ottenere il consenso informato, sulla base di una vera e propria alleanza terapeutica con la persona.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art.1, comma 1, lettera a) “Definizione e ambito di applicazione”

Art. 2, commi 1 e 2 “Accesso ed esercizio dell’attività professionale”

Art. 1. Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;

Art. 2. Accesso ed esercizio dell’attività professionale
1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato
sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnico
. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

 

Sulla base delle evidenze scientifiche:
L’episiotomia, uno degli interventi più frequentemente utilizzati durante il parto vaginale, è divenuto un intervento di routine senza che vi fossero prove della sua efficacia nè nel ridurre – a breve termine – la gravità delle lacerazioni perineali e la intensità del dolore in periodo espulsivo, né – a medio-lungo termine – la frequenza di incontinenza urinaria e fecale. I risultati della ricerca indicano, invece, che contenere il ricorso all’episiotomia (sia mediana che mediolaterale) presenta dei benefici (www.saperidoc.it). Gli studi clinici controllati randomizzati condotti sull’episiotomia hanno dimostrato che l’uso routinario di questo intervento dovrebbe essere evitato o contenuto.

Vedi linea guida per riparazioni perineo  Perinal Repair following Delivery (Northern Health and Social Care Trust del 29/04/2010).


CONCLUSIONI

L’episiotomia, la sutura dell’episiotomia (episiorrafia) e la sutura delle  lacerazioni semplici  in quanto incluse tra gli  standard formativi irrinunciabili  [Direttiva 2005/36/CE ]  rientrano nell’insegnamento  teorico-pratico  del corso di laurea in  Ostetricia, abilitante alla professione di Ostetrica/o (Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119  Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie). Infatti tra gli insegnamenti  impartiti sotto “controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati”…(art. 46, lettera d, D.Lgs. 206/2007) compresa la “Pratica dell’episiotomia e iniziazione alla sutura. L’iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo…(allegato V, punto 5.5.1, D.Lgs 206/2007).

Secondo la normativa  italiana  vigente (L. 42/99) tali  abilità cliniche rientrano nel campo di attività e responsabilità dell’ostetrica/o. Infatti l‘art 1 comma 2 cosi recita  “…Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici.. “.

Nel caso dell’episiotomia, l’ostetrica/o non deve effettuare in modo routinario tale pratica considerate le evidenze scientifiche disponibili ed i propri doveri deontologici (CD 2010 art. 3.3  L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validata ed appropriata ai livelli di necessità…).

In conclusione l’ostetrica/o è abilitata ad effettuare l’episiotomia, l’episiorrafia e la sutura perineale semplice secondo le normative vigenti (L.42/99).

Allegati

Ultimo aggiornamento

20 Luglio 2017, 16:27