Libera professione
Come fare per svolgere l’attività libero professionale presso terzi o aprendo uno studio professionale? Studio professionale 1.
Come fare per svolgere l’attività libero professionale presso terzi o aprendo uno studio professionale?
Studio professionale
1. verificare la destinazione d’uso dell’immobile: deve essere censito presso l’ufficio del catasto come studio e non come civile abitazione;
2. impianto elettrico e riscaldamento a norma con tutte le certificazioni U.E. previste dalla legge. In caso di affitto è necessario farsi consegnare dal proprietario tutta la documentazione relativa all’impiantistica dal momento dei lavori. Per l’impianto elettrico: ogni 6 mesi controllo del buon funzionamento del salvavita ed ogni due anni controllo generale dell’impianto. Analogamente la manutenzione dovrà essere effettuata anche alla caldaia qualora il riscaldamento sia indipendente. In caso di ristrutturazione di immobile affittato è bene prendere accordi precisi con il proprietario per le migliorie che verranno apportate all’immobile (oneri per gli impianti tutto a carico del proprietario oppure una decurtazione sull’affitto);
3. prima di acquistare, stipulare contratto d’ affitto o iniziare lavori di ristrutturazione è bene rivolgersi all’Ufficio di Igiene dell’ Azienda ASL territorialmente competente al fine di coordinare, con l’ ASL autorizzata ad effettuare i successivi controlli, i lavori necessari ed effettuarli ad opera d’arte. Nel caso in cui l’immobile sia già stato adibito a studio medico/professionale e da una prima valutazione non si riscontrano necessità di ulteriori interventi è consigliabile richiedere per iscritto una visita dell’Ufficio di Igiene dell’ ASL territorialmente competente che valuti l’ idoneità dei locali per l’ esercizio dell’ attività di ostetrica;
4. lo studio dovrebbe essere cosi strutturato: sala d’aspetto, studio con spogliatoio ed eventuale bagno comunicante con lo studio, bagno esterno. La pavimentazione e le pareti (fino ad una altezza di metri 2/2.5) devono essere lavabili.
Tariffario e pubblicità sanitaria
Come noto il D. L. 233/2006, noto come Decreto Bersani, ha abrogato il minimo tariffario. In ogni caso, nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra professionista e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. L’ostetrica/o è tenuta a far conoscere il suo onorario preventivamente all’utente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medesimo decreto ha abrogato il divieto di pubblicità sanitaria. In ogni caso la pubblicità dell’informazione in materia sanitaria non può prescindere da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è in ogni caso vietata.
Profilo fiscale
L’ esercizio di una attività professionale comporta adempimenti di carattere fiscale che, pur non essendo particolarmente onerosi, potrebbero creare difficoltà sotto il profilo tecnico.
Nel termine di giorni 30 dall’inizio dell’attività, svolta con continuità, è necessario richiedere il numero di partita IVA presso il competente ufficio. La partita IVA costituisce elemento identificativo per tutti i soggetti liberi professionisti (ai fini fiscali) in sostituzione del numero di codice fiscale. II numero di partita IVA dovrà essere riportato sui bollettari utilizzati per il rilascio di ricevute fiscali alle pazienti.
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art.10, comma 18 del DPR 633/72. E’ inoltre necessaria l’apertura di una posizione previdenziale presso l’INPS nella sezione artigiani e commercianti.
Senz’altro è auspicabile una copertura assicurativa per l’attività svolta. In ogni caso è bene affidarsi ad un consulente fiscale.
Ultimo aggiornamento
20 Luglio 2017, 15:47