I Collegi professionali sono istituiti per legge, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sono costituiti da quei professionisti abilitati dallo Stato all’esercizio di una attività professionale (meritevole di tutela) e che sono obbligatoriamente iscritti nel rispettivo albo.
Il Collegio delle Ostetriche di Siracusa, in quanto Ente di diritto pubblico non economico, al quale gli esercenti la professione sono obbligatoriamente iscritti, è l’organo investito per legge dei poteri di autogoverno e di rappresentanza della categoria nella circoscrizione territoriale di sua competenza.
La principale fonte normativa che delinea l’ordinamento dei Collegi e della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, analogamente ad altre professioni sanitarie, è costituita dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n.233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n.221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233”.
Ciascun Collegio è diretto da un Consiglio direttivo eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli iscritti; ogni Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario un Tesoriere, ed un numero di Consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti al Collegio (da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri).