A chi competono le funzioni di coordinamento del personale ostetrico nelle u.o. preposte alla salute di genere e nel percorso nascita?

(OSTETRICIA, NEONATOLOGIA, GINECOLOGIA OSPEDALE-TERRITORIO) Parere tecnico condiviso ad unanimità dal Comitato Centrale FNCO   In riferimento al Decreto Ministeriale 24/4/2000 “Adozione del progetto obiettivo materno- infantile relativo al Piano Sanitario per il triennio 1998-2000” – POMI – l’attività di coordinamento ostetrico nelle strutture preposte alla salute di genere e nel percorso nascita è attribuita ad un professionista appartenente al profilo ostetrico; è indicato che l’ostetrica coordinatrice coordini oltre i suoi pari, gli infermieri ed il personale di supporto.

(OSTETRICIA, NEONATOLOGIA, GINECOLOGIA OSPEDALE-TERRITORIO) Parere tecnico condiviso ad unanimità dal Comitato Centrale FNCO

 

In riferimento al Decreto Ministeriale 24/4/2000 “Adozione del progetto obiettivo materno- infantile relativo al Piano Sanitario per il triennio 1998-2000” – POMI – l’attività di coordinamento ostetrico nelle strutture preposte alla salute di genere e nel percorso nascita è attribuita ad un professionista appartenente al profilo ostetrico; è indicato che l’ostetrica coordinatrice coordini oltre i suoi pari, gli infermieri ed il personale di supporto.

Quindi già questa fonte giuridica si contrappone a strategie di affidamento della funzione di coordinamento a figure non appartenenti al profilo ostetrico (ad esempio profilo infermieristico DM 739/94 inclusa la già capo sala o abilitata a funzione direttive sempre del profilo infermieristico). L’art.6 della L. 43/2006 prevede che per divenire coordinatore, un’ostetrica deve possedere il master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza e l’esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

Questa attribuzione dell’ostetrica/o è stata ulteriormente rafforzata dal riconoscimento di una propria disciplina che si individua nelle  “Scienze Infermieristiche ostetrico-ginecologiche”, le cui autonomie dì settore sono: l’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale,  nonché l’organizzazione della propria professione (le ostetriche).

Concettualmente la funzione di coordinamento consiste nell’organizzazione, gestione e impiego di risorse umane e strumentali in specifici contesti operativi allo scopo di ottimizzare lo svolgimento delle attività. Colui che coordina assume la responsabilità di gestire un sistema di risorse e di processi lavorativi al fine di conseguire determinati risultati.

In ottemperanza alle normative vigenti, ed al fine di garantire la qualità degli interventi orientati alla promozione della salute di genere, in campo sessuale riproduttivo e dell’età evolutiva, la figura competente per coordinare un team di ostetriche è un professionista appartenente al medesimo profilo, in quanto già esperto nella gestione di processi assistenziali indicati nelle specifiche leggi vigenti.

Si allega alla presente un estratto delle normative nazionali ed europee nonché  le due lettere diffuse dalla FNCO su tutto il territorio nazionale e destinata a tutti i quadri dirigenziali  al fine d’incentivare modelli organizzativi ed assistenziali che individuino un impegno appropriato e completo dell’ostetrica nel SSN, in ossequio ai principi di appropriatezza delle cure, di efficienza ed economicità. Si allega inoltre una tavola sinottica in cui vengono definite  chiaramente le competenze distintive  dell’ostetrica/o e comparate a quelle dell’infermiere professionale.

Si fa presente che sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, la presenza di una coordinatrice ostetrica per la gestione di risorse umane e materiali nelle UO di ostetricia, ginecologia e neonatologia rappresenta un modello consolidato; tale modello risulta  essere sostenuto dalla necessità di razionalizzare/ottimizzare i percorsi assistenziali anche nell’ottica di aderire, in particolar modo per quanto riguarda l’assistenza alla nascita, agli obiettivi e alle linee di indirizzo dettate dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 .
Si ritiene importante richiamare questo ulteriore elemento normativo in quanto orienta le organizzazioni dei Punti Nascita e delle aree Materno-infantili ad uno specifico governo delle interfacce territorio-ospedale che rendono palese la necessità di un coordinamento delle U.O. da parte di un esperto, in questo caso un’ostetrica,  appartenente  all’area disciplinare delle Scienze ostetrico-ginecologiche e neonatali (Midwifery).

In conclusione, l’art.6 della L. 43/2006 prevede che per divenire coordinatore, un’ostetrica deve possedere il master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza e l’esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

In ottemperanza alle normative vigenti, ed al fine di garantire la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza degli interventi assistenziali orientati alla promozione della salute di genere, in campo sessuale riproduttivo e dell’età evolutiva, la figura competente per coordinare un team di ostetriche è un professionista appartenente al profilo di ostetrica/o, in quanto già portatore di conoscenze teorico-pratiche disciplinari specifiche (scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali), nonché esperto nella gestione di processi assistenziali indicati nelle specifiche leggi vigenti (DM 740/1994 – L. 42/99 – L. 251/00).

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Ultimo aggiornamento

20 Luglio 2017, 16:30